Art. 5.
(Compagnie di ballo italiane e corpi stabili di ballo).

      1. I teatri e le fondazioni che ricevono una quota parte del FUS e che non hanno un proprio corpo stabile di ballo o che non lo hanno ancora ripristinato, qualora rappresentino spettacoli di danza e di balletto, devono affidarne non meno del 50 per cento a compagnie italiane, e prioritariamente a corpi di ballo di altre fondazioni italiane, alle quali deve essere preventivamente richiesta la disponibilità.

 

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      2. I teatri e le altre istituzioni diversi dalle fondazioni, che ricevono sovvenzioni pubbliche a qualsiasi titolo e che rappresentano spettacoli di danza e di balletto, sono tenuti ad affidare una percentuale almeno pari al 40 per cento di tali rappresentazioni a compagnie di ballo italiane.