1. I teatri e le fondazioni che ricevono una quota parte del FUS e che non hanno un proprio corpo stabile di ballo o che non lo hanno ancora ripristinato, qualora rappresentino spettacoli di danza e di balletto, devono affidarne non meno del 50 per cento a compagnie italiane, e prioritariamente a corpi di ballo di altre fondazioni italiane, alle quali deve essere preventivamente richiesta la disponibilità.